Secondo quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE un’aliquota IVA ridotta può essere applicata solamente alla vendita di libri cartacei e non anche ai libri in formato elettronico.
La decisone si origina dall’esame della normativa di Francia e Lussemburgo, paesi in cui la fornitura di libri elettronici è soggetta ad aliquota IVA ridotta (in particolare, dal 1° gennaio 2012, la Francia e il Lussemburgo applicano alla fornitura di libri elettronici, rispettivamente, un’aliquota IVA del 5,5% e del 3%).
Per libri elettronici o digitali si intendono i libri ottenuti a titolo oneroso, mediante scaricamento o trasmissione continua (streaming) a partire da un sito web, nonché i libri elettronici che possono essere consultati su computer, smartphone, e-book reader o qualsiasi altro sistema di lettura.
Ritiene la Corte di giustizia che l’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico».
La Corte ne trae la conclusione che l’aliquota IVA ridotta è applicabile all’operazione consistente nel fornire un libro che si trovi su un supporto fisico, come quello cartaceo.
Sebbene il libro elettronico necessiti, per poter essere letto, di un supporto fisico (quale un computer), un simile supporto non è tuttavia fornito con il libro elettronico, cosicché l’allegato III non include nel suo ambito di applicazione la fornitura di tali libri.
Inoltre, la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica».
Secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo. La Corte respinge l’argomento secondo cui la fornitura di libri elettronici costituirebbe una cessione di beni (e non un servizio). Infatti, solo il supporto fisico che consente la lettura dei libri elettronici può essere qualificato come «bene materiale», ma un siffatto supporto non è presente nella fornitura dei libri elettronici.
La Commissione addebita altresì al Lussemburgo di applicare un’aliquota IVA super ridotta al 3%, mentre la direttiva IVA vieta, in via di principio, le aliquote IVA inferiori al 5%. La Corte ricorda che, secondo la direttiva IVA, uno Stato membro può applicare aliquote IVA ridotte inferiori al 5%, fra l’altro, a condizione che le aliquote ridotte siano conformi alla legislazione dell’Unione. Dato che la Corte ha poco prima concluso che l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici non è conforme alla direttiva IVA, la condizione di conformità alla legislazione dell’Unione non è soddisfatta, cosicché il Lussemburgo non può applicare un’aliquota IVA super ridotta al 3% alla fornitura di libri elettronici.
Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C. 479-13