Esclusa la nullità per l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza d’appello ai genitori del minore divenuto maggiorenne
Pronunciandosi su un ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’appello, sezione minorenni, aveva confermato la sentenza di condanna in primo grado di un soggetto minore all’epoca dei fatti, la Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva secondo cui il processo era nullo perché il decreto di citazione a giudizio non era stato notificato ai genitori ed ai Servizi sociali, la cui presenza è prevista in ogni stato e grado del procedimento.
Tali violazioni riferibili al giudizio di primo grado erano state dedotte solo con il ricorso per cassazione e quindi tardivamente, trattandosi di nullità a regime intermedio. Peraltro sia il giudizio di primo grado che quello di appello sono stati celebrati allorchè l’imputato, minorenne al tempo della commissione del reato, aveva raggiunto la maggiore età.
Già in passato la Suprema Corte si è espressa affermando che ”Non vi è obbligo di notifica del decreto di fissazione dell’udienza d’appello all’esercente la potestà genitoriale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 7), allorchè l’imputato, minorenne al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d’appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità di agire, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l’omissione della citazione dei genitori non determina alcuna conseguenza in ordine alla validità del processo“ (Sez. 6, n. 6986/2010, Cass. Sez. 2, n. 4582/2003; Cass. 30/11/2000 rv. 219088).
Stesse considerazioni vanno ratte, quanto all’omessa comunicazione della celebrazione del giudizio d’appello ai Servizi minorili prevista dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 12 e D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 17, omissione quest’ultima dalla quale - peraltro - non consegue alcuna nullità (cfr. Cass. Sez. 2, 19/1/2004 n. 9571; Sez. 2, 15/5/2008 n. 23662).
In ogni caso “l‘omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza d’appello ai genitori esercenti la potestà sul minore e l’omesso avviso ai responsabili dei servizi sociali non danno luogo a nullità assolute ed insanabili, bensì a nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibili o rilevabili dopo la sentenza di primo grado“ (Sez. 2, 13 gennaio 2011, n. 6472).
Cassazione penale, sez. VI, 7 novembre 2016, n. 46597