Anche nel caso di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio (nella fattispecie promosso da Consob) vanno scissi gli effetti tra ‘notificante’ e ‘notificato’, indipendentemente dal fatto che gli atti siano recettizi o meno.
Solamente il principio della scissione consente di attuare il bilanciamento dell’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie “comunicativa” a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell’atto e di quello del destinatario di non essere impedito nell’esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza (anche se solo legale) del contenuto dell’atto medesimo.
Invero nei procedimenti amministrativi sanzionatori la commistione tra interessi pubblicistici al perseguimento di condotte illecite e diritto (costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuto) alla compiuta difesa dalle incolpazioni non consente di dar prevalenza all’uno piuttosto che all’altro aspetto. È dunque “proporzionale” – nell’accezione suggerita dalle Sezioni Unite nella sentenza 24822/2015 – ritenere che il mancato perfezionamento della fattispecie comunicativa, come non può pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato, neppure può determinare decadenza a danno di chi tempestivamente vi ha dato avvio.