Notifica della cartella esattoriale in caso di irreperibilità relativa del destinatario. Incostituzionale l’art. 26, 4 comma DPR 602/73. La notifica va eseguita con le modalità dell’art. 140 c.p.c.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del 4 comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», invece che: «Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».
Per effetto di tale pronuncia, nei casi d’irreperibilità “relativa” – ovvero nei casi di cui all’art. 140 c.p.c., quando sia impossibile la notificazione per irreperibilità del destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., ma siano note l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario della notifica – sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale si applicano le disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l’alinea del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
In definitiva nel contesto normativo antecedente alla dichiarata incostituzionalità dell’art. 26, 4 comma del D.P.R. 602/73, nella medesima ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario la notificazione si sarebbe eseguita – e si è finora eseguita – con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare fosse un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso applicando le modalità previste dall’art. 140 c.p.c., nel secondo caso, quelle previste dalla lettera e) del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tale peculiarità della normativa riguardante la notificazione a soggetto “relativamente” irreperibile comporterebbe (ed ha comportato) un’evidente disparità nella notifica al medesimo soggetto dei due diversi atti, per cui la notifica della cartella di pagamento, diversamente da quella dell’atto di accertamento, si perfeziona con l’avvenuto deposito di questa nella casa comunale senza comunicazione al destinatario, né con l’affissione alla porta, né con l’invio di una raccomandata informativa. Una disciplina che, con riferimento alla cartella di pagamento, non assicura l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.
Per effetto della pronuncia d’incostituzionalità di che trattasi tanto l’avviso di accertamento quanto la cartella esattoriale andranno notificati al soggetto “relativamente” irreperibile secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. e pertanto provvedendo a comunicare al destinatario dell’atto l’avvenuto deposito nella casa comunale sia con l’affissione di un avviso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, sia con l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per cui, come noto, in forza di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010, la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.