La notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto costituisce una ipotesi di nullità generale a regime intermedio.
La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
In motivazione la Corte ha tuttavia affermato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione dell’atto di impugnazione personalmente dall’imputato, o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l’atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l’omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto.
Lo stesso dicasi in caso di inesistenza del domicilio dichiarato, in quanto in tale ipotesi non vale la causa di salvaguardia di cui all’art.157. Diversamente avviene nei casi in cui la notificazione nel domicilio determinato a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 2, diviene impossibile, rispetto ai quali il comma 4 della stessa norma prevede che la notificazione vada eseguita presso il difensore, anche quello d’ufficio.
Cassazione penale, sez. unite, 22 giugno 2017, n. 58120