Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2019, n. 4529
La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza del debitore è nulla ma non inesistente, il che consente opposizione tardiva ex art 650 c.p.c.
«La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l’ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest’ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa»
Art. 650 c.p.c.
Opposizione tardiva.
L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente.
L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2019, n. 4529