Corte Costituzionale, 11 gennaio 2010, n. 3
Notifica all’irreperibile ex art. 140 cpc: perfezionamento per il destinatario con la ricezione della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione
La Corte Costituzionale torna ad esprimersi sul tema della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – ovvero in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto da parte del destinatario – a fronte della questione di legittimità sollevata dalla Corte d’Appello di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost e 149 c.p.c.
Dispone la norma dell’art. 140 c.p.c. che, laddove non sia possibile eseguire la consegna dell’atto per irreperibilità del destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone che, secondo quanto disposto dall’art. 139 c.p.c. potrebbero riceverlo in suo luogo, l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto medesimo nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario ed, infine, notizia il destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
Secondo i giudici meneghini la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. risiede nella parte in cui la norma, secondo il diritto (finora) vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, anche per il destinatario e non solo per il notificante, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario completa l’iter notificatorio, inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell’avvenuto deposito.
Ed effettivamente sussiste una discrasia con quanto previsto, in tema di notifica a mezzo del servizio postale, dall’art. 149, ultimo comma, c.p.c. – per cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto – ovvero, secondo l’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Più brevemente la notifica dovrebbe considerarsi perfezionata per il destinatario, nel caso dell’art. 140 c.p.c. al momento dell’invio della raccomandata mentre, nel caso dell’art. 149 c.p.c., decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.
Oltre alla già evidenziata differenza tra le due norme sopra citate, la Corte ha affidato la pronuncia di incostituzionalità ad ulteriori argomentazioni, fra le quali vanno segnalate, da un lato, la considerazione che non possono farsi decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato e, dall’altro, la constatazione di uno sbilanciamento tra gli interessi contrapposti del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia in cui, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità.
È stata pertato dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, così equiparando la disciplina dell’art. 140 c.p.c. a quella dell’art. 149 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [48 att.] (1) (2).(1) Articolo così modificato dall’art. 1744 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.
(2) La Corte cost., con sentenza 14 gennaio 2010, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione».Art. 48 Disp. att. c.p.c.
Avviso al destinatario della notificazione.
L’avviso prescritto nell’articolo 140 del codice deve contenere:
1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2) l’indicazione della natura dell’atto notificato;
3) l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4) la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.
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Corte Costituzionale, 11 gennaio 2010, n. 3