Ai fini della validità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. presso l’ufficio del destinatario, occorre che la copia dell’atto da notificare sia consegnata dall’ufficiale giudiziario a persona addetta all’ufficio o che comunque dichiari di essere addetta all’ufficio (studio o sede), abilitata o incaricata a ritirare l’atto.
È dunque valida la notifica della sentenza effettuata nelle mani del praticante avvocato inserito all’interno dello studio dell’avvocato cui era diretto l’atto, anche se il praticante è iscritto presso un ordine forense diverso rispetto al quello del titolare dello studio.
Si tratta, tuttavia, di una presunzione che si può vincere con la prova contraria. Per cui l’effettivo destinatario dell’atto (e titolare dello studio) dovrà dimostrare di non essere legato al praticante da alcun rapporto professionale, la casualità della presenza del consegnatario presso lo studio e pertanto di non essere stato messo nella condizione di prendere effettiva conoscenza del plico.
Cassazione civile, sez. VI, ord. 30 ottobre 2013, n. 24502