« La cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto avvenuto all’estero in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notifiche eseguite nella forma prevista per l’imputato latitante dall’art. 165 cod. proc. pen., [ovvero mediante consegna di copia dell’atto al difensore] qualora essa non sia portata a conoscenza del giudice procedente.
É peraltro compito dalla polizia giudiziaria, cui spetta l’esecuzione delle ricerche della persona in stato di latitanza, di procedere alla costante verifica di tutte le informazioni desumibili, fra l’altro, dai sistemi informativi nazionali ed internazionali e di comunicare prontamente all’autorità giudiziaria procedente l’eventuale arresto avvenuto all’estero della persona ricercata».
Cassazione penale, sez. unite, 7 maggio 2014, n. 18822