Le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio configura una nullità relativa che comporta l’annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione e la restituzione degli atti affinché si provveda alla sanatoria mediante redazione della sentenza. In tal caso il processo deve regredire nella fase del grado di appello successiva alla deliberazione ed il collegio deve redigere nuova sentenza, che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, va nuovamente depositata, sicché dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito ridecorrono i termini di impugnazione ex art. 585 cod. proc. pen..
Massima tratta da: Massimario della Corte di Cassazione
Cassazione penale, sez. unite, 29 marzo 2013, n. 14978