La mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata come nel caso in esame trattandosi di traduzione da effettuare nella lingua parlata da un numero consistente di cittadini del Bangladesh immigrati e residenti in Italia.
Art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’art. 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
Cassazione civile, sez. VI, 16/09/2016, n. 18268