L’obbligo della comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo, relativamente a violazioni del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo, rispetto al versamento della sanzione per la violazione contestata, sanzionato a sua volta autonomamente e che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente.
La contestazione, tramite ricorso, della violazione principale non fa venire meno l’obbligo della comunicazione relativa ai dati del conducente, trattandosi di obbligo di collaborazione autonomamente sanzionato (ex plurimis, Cass. 2010 n. 22881).
La comunicazione, inoltrata all’Amministrazione della proposizione di ricorso in ordine alla violazione contestata non esaurisce l’obbligo della parte contravvenzionata, che è da ritenersi sospeso e condizionato all’esito del relativo giudizio instaurato. Concluso il giudizio tale obbligo inizia a decorrere nuovamente e deve essere adempiuto nello stesso termine di 60 giorni (ciò, ovviamente, solo in caso di esito del giudizio negativo per l’opponente).
Per esito del giudizio deve intendersi anche quello relativo al primo grado, posto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti (art. 282 c.p.c.).