Obbligo di denuncia di detenzione di caricatori di armi da sparo. Depenalizzata la detenzione di caricatori con meno di cinque colpi per le armi lunghe ed a quindici colpi per le armi corte.
In forza delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 3 septies e 3 octies del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale sono state apportate modifiche all’art. 697 cod. pen. ed all’articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).
A tale ultima norma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.”.
La Corte di cassazione ha affermato che, per effetto delle sopra indicate modifiche l’obbligo di denuncia all’autorità di pubblica sicurezza è attualmente limitato alla detenzione dei “soli” caricatori in grado di contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed a quindici colpi per le armi corte, con conseguente depenalizzazione, a seguito della normativa sopravvenuta – art. 2, comma 2, cod. pen.-, della condotta di detenzione abusiva di caricatori per armi comuni da sparo che non superano i suddetti limiti.
Cassazione penale, 2 novembre 2016, sez. VII, n. 45992