La Regione non può imporre l’ obbligo di vaccinazione. La vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza dello Stato.
Nella fattispecie è stata impugnata una ordinanza della Regione Lazio con cui era stato imposto l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età (pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo) nonché per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale (pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro).
Il TAR Lazio, richiamando quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 5 del 2018 ha rammentato che le disposizioni normative in tema di vaccinazione obbligatoria sono di esclusiva competenza statale. Il confine tra terapie mediche ammesse e non ammesse, o meglio tra trattamenti sanitari obbligatori e non obbligatori (oppure raccomandati, come nel caso dei vaccini), rientra tra i principi fondamentali della materia tutela della salute ed è pertanto demandata alla competenza esclusiva dello Stato, anche al fine di garantire misure omogenee su tutto il territorio nazionale.
La scelta tra obbligo e raccomandazione ai fini della somministrazione del vaccino costituisce in particolare il punto di equilibrio, in termini di bilanciamento tra valori parimenti tutelati dalla Costituzione (nonché sulla base dei dati e delle conoscenze scientifiche disponibili), tra autodeterminazione del singolo da un lato (rispetto della propria integrità psico — fisica) e tutela della salute (individuale e collettiva) dall’altro lato. Tali operazioni di bilanciamento vanno pertanto riservate allo Stato.
In tema di vaccinazioni obbligatorie sono poi riservati, in capo alle Regioni, alcuni spazi riguardanti, ad esempio, l’organizzazione dei servizi sanitari e l’identificazione degli organi deputati al controllo e alle conseguenti sanzioni.
Secondo il TAR neppure la normativa emergenziale in materia di COVID ammette simili interventi regionali in ordine all’obbligatorietà delle vaccinazioni. Le disposizioni in materia di igiene e sanità nonché di protezione civile non recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assuma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale.
L’ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere, diretti nella sostanza ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centrale.
In conclusione - scrivono i giudici amministrativi - “si deve affermare che, al di là della ragionevolezza della misura (peraltro comunque auspicata dal CTS nei verbali agli atti del giudizio depositati), la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quella statale. Sede quest’ultima cui va dunque ascritta ogni competenza e responsabilità - anche di matrice politica - in merito alla decisione di introdurre o meno obblighi di questo genere”.