Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 2016, n.18702
Le banche e gli altri intermediari finanziari sono sempre tenuti ad assolvere agli obblighi informativi nei confronti dei clienti che si apprestano ad investire i propri risparmi, anche se si tratta di clienti con esperienza in materia di investimenti ed alta propensione al rischio.
Detto obbligo informativo decade solo se il cliente è da considerarsi “operatore qualificato” ai sensi dei Regolamenti Consob attuativi del d.lgs. 58/1998 in materia di intermediazione finanziaria e pertanto nel caso di intermediari autorizzati, società di gestione del risparmio, SICAV, fondi pensione, compagnie di assicurazione.
Rispetto a soggetti diversi dagli operatori qualificati, per quanto abbiano dichiarato di possedere un’esperienza “alta” su tutti i prodotti finanziari indicati nell’apposita modulistica (titoli di Stato, pronti contro termine, altre obbligazioni, titoli azionari, prodotti derivati, titoli esteri obbligazionari, titoli esteri azionari, fondi comuni) e per quanto abbiano indicato una propensione al rischio “alta” con prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio non viene mai meno l’obbligo di una adeguata informativa.
Tali dichiarazioni sono unicamente finalizzate a fornire alla banca intermediaria un elemento di valutazione dell’adeguatezza delle operazioni che l’investitore si accinge a compiere e non già ad escludere tout court l’obbligo di valutazione, del quale deve comunque dimostrare positivamente l’adempimento (cfr. ex multis: Cass. n. 18039/12) tenuto conto di tutti gli elementi a sua conoscenza.
Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 2016, n.18702