Occultamento e distruzione di documenti contabili: reato escluso solo se le operazioni prive di documentazione possono essere accertate in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato.
L’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 recante la “nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto” disciplina le ipotesi di occultamento o distruzione di documenti contabili. In particolare viene punita con la recusione la condotta di chi «…al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».
Il chiaro intento della norma è quello di tutelare l’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente per cui, spiega la S.C., «…l’impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari, in quanto incide direttamente sull’interesso protetto, va propriamente considerata come elemento essenziale del reato […] e non come semplice condizione di punibilità».
Non rileva a tal proposito il fatto che, malgrado l’omissione della registrazione di talune partite contabili, sia possibile comunque ricostruire le operazioni non documentate attraverso riscontri incrociati presso i soggetti economici cui si riferiscono dette operazioni.
L’idoneità della condotta fraudolenta del contribuente a mettere in pericolo la funzione probatoria dei cespiti imponibili che la legge assegna alla documentazione e alla scritturazione obbligatorie va accertata esclusivamente in base a una valutazione comparativa della documentazione esistente e di quella mancante e non attraverso riscontri esterni.
«In altri termini, il reato è escluso solo quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertate in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato».
Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2008, n. 3057