Se è vero che in tema di illegittima occupazione di un immobile altrui, la giurisprudenza, più volte, ha affermato il principio secondo cui il danno per il proprietario usurpato è “in re ipsa”, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del “dominus” ed all’impossibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, (tra le tante v. Cass. n. 26610/2008; Cass. n. 3251/2008; Cass. n. 10498/2006), nel caso in esame il principio di diritto sopra enunciato incontra una deroga parziale.
Specifica la Corte che «l’esistenza di un danno in re ipsa costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, che poggia sul presupposto dell’utilità normalmente conseguibile dal proprietario nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale.
Ne consegue, in particolare, che la presunzione in parola non può operare allorché risulti positivamente accertato che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione, non potendosi, in tal caso, ragionevolmente ipotizzare la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dal mancato godimento del bene per effetto dell’illecito comportamento altrui».