Occupare i binari ferroviari è sempre reato anche se non ne consegue un ritardo nei trasporti. Oltre al reato di interruzione di pubblico servizio si rischia la condanna per blocco ferroviario (art. 1 d.lgs. 66/1948)
La Corte d’appello di Napoli aveva già confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato i ricorrenti colpevoli del delitto di concorso in interruzione di servizio pubblico (artt. 110-340 c.p.), condannandoli ciascuno alla pena di tre mesi di reclusione, per avere, in concorso tra loro e con altri rimasti non identificati, occupando i binari della stazione centrale, cagionato l’interruzione del traffico ferroviario in arrivo e in partenza, con deviazione dei treni in altre stazioni.
I Giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato manifestamente infondato il ricorso avanzato avverso la condanna di primo e secondo grado, invocando l’inosservanza della legge penale e negando l’interruzione del pubblico servizio perché “non vi è stata alcuna denunzia o comunicazione delle FF.SS., in relazione a presunti ritardi o disservizi riconducibili ai fatti in questione”.
In verità gli imputati hanno perfino rischiato di incorrere in sanzione ben più grave giacchè non sono mancate recenti pronunce giurisprudenziali secondo le quali integra tuttora il reato di blocco ferroviario previsto dall’art. 1 D.Lgs. 22 gennaio 1948 n. 66 “Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione” (come modificato dall’art. 17 D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) la condotta diretta ad ostruire la sede ferroviaria, a scopo dimostrativo o di protesta, sia mediante la collocazione di oggetti che fisicamente con la propria persona (Cass. pen., sez. I, n. 2205/2005).
Cassazione penale, sez. I, 4 ottobre 2009, n. 41018