Il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è reato omissivo proprio configurabile in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge a carico di quest’ultimo ed in via esclusiva l’obbligo di denunciare le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica prima del loro inizio. Correlativamente l’art. 72 prevede la sanzione penale per il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall’art. 65 del DPR 380/2001.
Sicché, non essendo destinatario del suddetto obbligo nessun altro soggetto, altri non è tenuto a rispondere del reato de quo
In particolare, il reato omissivo non si estende al direttore dei lavori, in capo al quale non sussiste l’obbligo di impedire l’omissione della denuncia in questione.
Altri soggetti, come il committente o il direttore dei lavori, potranno rispondere del reato in esame soltanto quando abbiano in concreto compiuto atti tali da configurare un concorso materiale o morale con il costruttore, come, ai esempio, quando la denuncia sia stata omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori.
Cassazione penale, sez. III, 19 aprile 2012, n. 15184