Cassazione penale, sez. unite, 21 giugno 2018, n. 16415
In caso di mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che in caso di mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in motivazione il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alia procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c. per ottenerne la quantificazione.
La liquidazione delle spese processuali ha natura accessoria nell’economia della decisione , non incidendo sul contenuto sostanziale della stessa, in quanto totalmente estranea al merito del giudizio ed alla pronunzia principale, se non per il rilievo della soccombenza.
Essa è necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che I’ art 91, comma l,c.p.c prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare; tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d’ufficio dal giudice, anche in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa
L’attività di liquidazione delle spese processuali, in definitiva, finisce per consistere in uno svolgimento di un’operazione tecnico esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge ,e nei limiti quantitativi in essa previsti; quindi la liquidazione vera e propria è un’attività di carattere materiale volto a completare la statuizione.
Di conseguenza, una volta che nella motivazione della sentenza il giudice abbia provveduto col porre le spese a carico del soccombente, l’ omissione degli importi contenuta nel dispositivo della sentenza deve essere integrata con il procedimento di correzione degli errori materiali.
La possibilità di utilizzare la procedura della correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l’effettività di tale principio che impone al giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando I’ inutile dispendio di attività processuali ,non giustificate né dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa.
Cassazione penale, sez. unite, 21 giugno 2018, n. 16415