La natura precaria dell’opera edilizia non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per la sua realizzazione, tanto meno dalla sua facile amovibilità; quel che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l’opera è destinata a soddisfare.
Chiaro è, in tal senso, il dettato normativo che, nel definire gli interventi di nuova costruzione, per i quali è necessario il permesso di costruire o altro titolo equipollente individua – tra gli altri – i manufatti leggeri e le strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili e “che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
La natura oggettivamente temporanea e contingente delle esigenze da soddisfare è richiamata anche dall’art. 6, comma 2°, lett. b, d.P.R. 380/2001 per individuare le opere che, previa mera comunicazione dell’inizio lavori, possono essere liberamente eseguite.
Si tratta di criterio che significativamente, sia pure ad altri fini, l’art. 812 cod. civ. utilizza per collocare nella categoria dei beni immobili gli edifici galleggianti saldamente ancorati alla riva o all’alveo e destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione, così diversificandoli dai galleggianti mobili adibiti alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, di cui all’art. 136 cod. nav. e che, a norma dell’art. 815 cod. civ., costituiscono, invece, beni mobili soggetti a registrazione.
L’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori, la sua conseguente attidudine ad una utilizzazione non temporanea, né contingente, è criterio da sempre utilizzato nella giurisprudenza per distinguere l’opera assoggettabile a regime concessorio (oggi permesso di costruire) da quella realizzabile liberamente, a prescindere dall’incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati. Nemmeno il carattere stagionale dell’attività implica di per sé la precarietà dell’opera.
Nella fattispecie è stata ritenuta opera non precaria una tettoia di legno e lamiere utilizzata stabilmente come deposito e riparo di materiale vario.
Cassazione penale, sez. III, 24 marzo 2014, n. 13843