L’erede della persona offesa, deceduta non in conseguenza del reato, non può opporsi al provvedimento di archiviazione se il de cuius non si era costituito parte civile.
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera inferiore dopo aver archiviato un procedimento penale a carico di un soggetto denunciato per il reato di estorsione, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione dell’erede della persona offesa avverso il suddetto provvedimento di archiviazione per difetto di legittimazione dell’opponente.
La Cassazione conferma la decisione del G.i.p. ribadendo quanto già affermato in altre occasioni (v. Cass. pen., sez. VI, n. 35518/2002; sez. V, n. 31921/2001): «Qualora nel corso del procedimento incidentale di archiviazione si verifichi il decesso – per cause che prescindono dal reato oggetto del procedimento – della persona offesa, l’erede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e correlata al rapporto processuale penale che si instaura con l’indagato e non è trasmissibile iure hereditatis, mentre, nel caso in cui la persona offesa – successivamente deceduta -, abbia già provveduto a costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati dal reato, si trasmette all’erede il diritto al risarcimento dei detti danni, nonché la relativa posizione processuale nel contesto dell’esercizio civile nel processo penale».
Pertanto gli eredi della persona offesa deceduta per cause estranee al reato, in mancanza di una tempestiva costituzione di parte civile della medesima, non sono legittimati a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione o a presentare ricorso contro il provvedimento di archiviazione.
Cassazione penale, sez. II, 13 febbraio 2013, n. 7043