Se l’opposizione a decreto ingiuntivo è accolta solo in parte – dispone l’art. 653, 2 comma c.p.c. – il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto ingiuntivo opposto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
A tal proposito precisa la S.C. che anche nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell’opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell’accertamento dell’entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, consegue, ai sensi dell’art. 653, comma 2, c.p.c., la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell’originaria esecutività del decreto (nei quali rientra anche l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 655 c.p.c.), nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno dalla sentenza definitiva.
Ai fini della caducazione o meno degli atti esecutivi già compiuti – ed ivi compresa anche l’iscrizione d’ipoteca giudiziale – va in ogni caso tenuta distinta l’ipotesi in cui l’opposizione a decreto ingiuntivo sia stata accolta per ragioni di rito, che abbiano comportato la revoca o l’annullamento del decreto ingiuntivo, perché emesso in difetto dei presupposti generali o speciali di ammissibilità, dall’ipotesi in cui l’opposizione sia stata accolta per ragioni di merito, che abbiano comportato la revoca del decreto, per il riconoscimento – spontaneo da parte del debitore o conseguente all’accertamento giudiziale – soltanto parziale del credito azionato.
Sebbene in entrambe le ipotesi si possa pervenire ad una sentenza che, pur accogliendo (parzialmente) l’opposizione, condanna l’originario ingiunto-debitore al pagamento del credito riconosciuto come esistente, in tutto o in parte, soltanto nel caso di revoca del decreto per ragioni di merito e riconoscimento parziale del credito si producono gli effetti dell’art. 653 c.p.c., comma 2.
Diversamente nel caso di annullamento o di revoca del decreto per ragioni di rito ne consegue il venir meno degli effetti degli atti di esecuzione già compiuti, perché ab origine non sorretti da un valido titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 5192/99).
Cassazione civile, sez. III, 24 settembre 2013, n. 21840