«É pacifico in giurisprudenza che l’opponente ove si avvalga della facoltà della riduzione del termine a comparire, ha correlativamente l’onere di costituirsi in giudizio osservando un termine ugualmente ridotto ai sensi dell’art. 165 c.p.c. ( entro 5 giorni in caso di abbreviazione dei termini) , la cui inosservanza, nel giudizio d’appello, comporta l’improcedibilità dell’impugnazione ex art. 348 c.p.c.
Le S.U. di questa Corte hanno stabilito che nel giudizio in esame, la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell’art. 645, secondo comma, c.p.c, comporta il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell’opposto e dei termini di costituzione dell’opponente, “discendendo tale duplice automatismo della mera proposizione dell’opposizione con salvezza della facoltà dell’opposto, che si sia costituito nel termine dimidiato, di richiedere ai sensi dell’art. 163 bis terzo comma c.p.c, l’anticipazione della prima udienza di trattazione” (Cass. S. U. sentenza n. 19246 del 09/09/2010).
Ha altresì ribadito questa S.C. che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis, primo comma, c.p.c.” (Cass. n. 2242 del 16/02/2012 ).
Per quanto riguarda il giudizio d’appello, questa Corte, ha affrontato il problema solo con decisioni non recenti, a cui si ritiene però di dover aderire.
“La riduzione dei termini, prevista dall’art 645, secondo comma, c.p.c. per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente carattere facoltativo, è applicabile anche nella fase di appello, poiché trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di particolare celerità del procedimento monitorio. La parte può esercitare tale facoltà senza alcuna preclusione, anche se nel giudizio di primo grado abbia fatto uso dei termini ordinari, ed anche se non vi sia stato espresso richiamo alla suddetta disposizione” (Cass. n. 1040 del 07/04/1971; Cass. n. 3031 del 30/12/1967; Cass. n. 1286 del 21.06.1965).
L’interpretazione di tale norma invero sembra più rispondente al dato testuale, essendo la lettera della legge semplice e chiara (ma i termini per la comparizione sono ridotti della metà), nonché alla ratio del procedimento monitorio improntata a rapidità.
È vero che tale ultima esigenza si coglie soprattutto nel procedimento di primo grado attesa la particolare conformazione del provvedimento monitorio; ma ciò non autorizza a ritenere che tale particolare norma non possa essere utilizzata anche nel procedimento d’appello, considerata l’indiscussa chiarezza della stessa disposizione che non può essere interpretata al di fuori del contesto normativo in cui è collocata.
Ed invero, va pure sottolineato che secondo il disposto di cui all’art. 347 c.p.c. “la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, per cui sembra davvero arbitrario limitare la norma in questione al giudizio di primo grado».
Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 2013, n. 26252