Opposizione a decreto penale di condanna e rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato: all’udienza ex art 464 c.p.p. è possibile richiedere il rito abbreviato semplice.
Quando l’imputato abbia tempestivamente richiesto, con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, ii giudizio abbreviato condizionato e l’istanza sia stata rigettata dal G.I.P., la richiesta di giudizio abbreviato semplice formulata all’udienza fissata ai sensi dell’art. 464, comma 1, non può considerarsi tardiva, a nulla rilevando che nell’atto di opposizione essa non sia stata avanzata neanche in via subordinata, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza.” (Sez. 1, 17 settembre 2003, Mores, RV 225997).
Massima tratta da: Estratto della sentenza
Cassazione penale, sez. IV, 7 giugno 2012, n. 34151