Il provvedimento con il quale il Questore dispone l’allontanemento di uno straniero, ai sensi dell’art. 14, comma quinto, del T.U.I. (D.L.gs. n. 286 del 1998), deve essere autonomamente motivato rispetto al provvedimento del Prefetto.
I due provvedimenti infatti non sono sovrapponibili, riguardando quest’ultimo i presupposti dell’espulsione mentre spetta al Questore di determinare le modalità della stessa.
In relazione a tali modalità la norma stabilisce che l’espulsione deve essere eseguita in primo luogo con accompagnamento alla frontiera; se ciò non è possibile, perchè lo straniero non è identificato o non ha documenti di viaggio o non vi è disponibilità del vettore, deve essere trattenuto presso un centro di accoglienza.
Solo qualora non vi sia disponibilità di posti, come ultima possibilità, è previsto l’ordine di allontanamento. Ne consegue che il Questore deve dare conto dei motivi che gli hanno impedito di eseguire l’ordine di espulsione con le altre modalità.
Cassazione Penale, sez. I, 11 ottobre 2007, n. 37424