L’ordine di rimpatrio mediante foglio di via obbligatorio può essere adottato quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 1 del d.lgs. 159/2011 (in passato dagli art. 1 e 2 della legge 1956 n. 1423).
Ne deriva che, ai fini dell’ordine di rimpatrio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, ossia che si tratti di un soggetto inquadrabile – sulla base di elementi di fatto – in una delle categorie previste dall’art. 1 della medesima legge (individui che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica.
Pertanto, il provvedimento di rimpatrio deve specificare sia le circostanze di fatto sulle quali si basa il giudizio di riconducibilità dell’interessato ad una delle categorie indicate nell’art. 1 del d.lgs. 159/2011 , sia le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l’appartenenza ad una delle predette categorie e la pericolosità per la sicurezza pubblica, ex art. 2 della legge n. 1956 n. 1423 (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 gennaio 2007, n. 18; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 luglio 2006, n. 7278).
In particolare, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di un soggetto rientrante in una delle categorie previste dalla legge (cfr. tra le tante T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 1° giugno 2001, n. 1369).
Del resto, la prognosi di pericolosità, che giustifica l’irrogazione della misura di prevenzione de qua, integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo in relazione ai profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., C.d.S., sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2931; C.d.S, sez. VI, 20 febbraio 2007, n. 909; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 5 luglio 2006, n. 7278; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 8 maggio 2008, n. 4176)
TAR Lombardia, sez. III, 12 febbraio 2014, n. 432