Per gli ordini di investimento impartiti dal cliente all’intermediario finanziario non è richiesta la forma scritta bensì sono validamente impartiti anche verbalmente al telefono.
La forma scritta è richiesta per la validità esclusivamente per il c.d. contratto-quadro (vale a dire l’accordo ex art. 23 T.U.F.) col quale l’intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma.
L’art. 39 della direttiva n. 2006/73/CE fa obbligo agli Stati membri di subordinare la prestazione dei servizi d’investimento (diversi dalla consulenza) alla conclusione, tra l’intermediario ed un “nuovo” cliente al dettaglio, di “un accordo di base scritto su carta o altro supporto durevole, dal quale risultino i diritti e gli obblighi essenziali dei contraenti. Prescrizione che è stata recepita nell’ordinamento nazionale dall’art. 23 del T.U.F. d.lgs. n. 58/1998. (“ I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento…, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni [tecniche] o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo).
Il requisito della forma scritta è dunque previsto (ed a pena di nullità) soltanto per l’instaurazione di rapporti con nuovi clienti e ciò sta chiaramente a significare che il legislatore Europeo ha avuto riguardo al momento in cui per la prima volta s’instaura il rapporto tra intermediario e cliente, senza richiedere un analogo requisito formale per i contatti ulteriori, come quelli che si realizzano in occasione degli ordini impartiti in un momento successivo da chi la qualifica di cliente abbia già assunto.
In tale contesto è del pari evidente come le ulteriori norme rispettivamente previste dagli artt. 29 e 60 dei regolamenti Consob 1997/10943 e 1998/11522, nel fare obbligo agli intermediari di registrare su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori, da un lato servono a ribadire la piena legittimità di ordini telefonici e, per altro verso, si limitano a dettare una regola destinata a garantire ex post la ricostruibilità del contenuto di tali ordini e quindi operante sul piano della prova, ma non volta ad introdurre una prescrizione di forma ad substantiam acti.