Anche gli ordini professionali sono tenuti all’applicazione della normativa sull'istanza di accesso civico di cui al d.lgs. n. 33/2013
In tema di istanza di accesso civico, quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’accesso civico, l’art. 2 bis del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che “ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali”.
È dunque pacifico che anche gli ordini professionali siano tenuti all’applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013 e, dunque, siano tenuti agli obblighi di pubblicazione da esso previsti, in modo che, in caso di mancata pubblicazione, siano tenuti a rendere disponibili tali informazioni a chiunque ne faccia richiesta (art. 5, comma 1) comunicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale dopo aver provveduto alla pubblicazione (ex multis, Tar Toscana, n. 84 del 2019).