«Come è noto “in tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura – non costituente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo – concorre ad integrare l’elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell’agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli” (Cass. Sez. 2, sent. n. 10850 del 20/02/2014, dep. 06/03/2014, Rv. 259427) ne consegue che per integrare raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto occorre un “quid pluris” tale da determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull’apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. 2, sent. n. 46890 del 06/12/2011, dep. 20/12/2011, Rv. 251452).
Con riguardo, poi, allo specifico caso dell’assegno postdatato si registra un arresto giurisprudenziale secondo il quale “integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria” (Cass. Sez. 2, sent. n. 28752 del 18/06/2010, dep. 22/07/2010, Rv. 247866)»