Ai fini della liquidazione delle competenze legali in favore del difensore d’ufficio di persona irreperibile ai sensi dell’art. 117 del DPR 115/2002, spetta al difensore medesimo l’onere di provare che lo straniero sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all’estero.
La condizione di irreperibilità dell’imputato che pone la liquidazione degli onorari e delle spese della difesa d’ufficio a carico dello Stato afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto – indipendentemente dalla pronuncia processuale di irreperibilità – che, rendendo il debitore irrintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.
Cassazione penale, sez. VI, 7 aprile 2014, n. 8111