Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80 siccome modificato dall’art. 7 lett. b) della L. 21.7.2000 n. 205, rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di urbanistica, salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata ed indiretta, all’esercizio di un pubblico potere.
Il risarcimento dei danni conseguenti all’irreversibile trasformazione di terreni occupati con ordinanze sindacali emesse sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità deve essere richiesto al Giudice Amministrativo, restando riservate al Giudice Ordinario le controversie in tema di danni da occupazione usurpativa e di indennità di occupazione legittima od esproprio.
Nel caso in sentenza, le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine ad una domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima.
Art. 34. D.Lgs. 31.3.1998 n. 80
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio.
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.