L’indennità premio di servizio (IPS) è disciplinata dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali). Spetta ai dipendenti degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex INADEL, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che cessino dal servizio, per qualsiasi causa, con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all’Istituto (a seguito dell’estinzione dell’INPDAP e dell’ENPALS le relative funzioni sono state trasferite all’INPS, ex art. 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Si tratta di un istituto distinto da quelli concernenti altre categorie di lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni, quali l’indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti civili e militari dello Stato; l’indennità di anzianità, spettante ai dipendenti del ed. parastato; il trattamento di fine rapporto (TFR), riguardante i lavoratori dipendenti da privati ed esteso ai lavoratori pubblici contrattualizzati assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000,nonché ai dipendenti a tempo determinato con contratto di lavoro in corso al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente.
A tale riguardo le Sezioni unite, a composizione di contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che, in caso di successione di plurimi rapporti di lavoro con un’amministrazione pubblica (prima alle dipendenze di un ente locale e poi dello Stato, come nella fattispecie di cui alla sentenza in epigrafe), il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con l’ente locale, sin dal momento dell’estinzione di quest’ultimo, senza che sia necessario attendere anche l’estinzione del nuovo rapporto alle dipendenze dello Stato.
Cassazione civile, sez. unite, 14 novembre 2014, n. 24280