TAR Lombardia Brescia, sez. I, 3 dicembre 2013, n. 1063
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici può negare l’autorizzazione alla posa di pannelli fotovoltaici integrati sulla copertura del fabbricato collocato in zona vincolata.
Nel caso di specie, la Soprintendenza ha ritenuto che i pannelli fotovoltaici, interrompendo la continuità delle coperture tradizionali, creerebbero un elemento di interferenza visiva che “stonerebbe rispetto all’insieme costituito dalla bellezza naturale dei luoghi e dalla sua antropizzazione secondo tipologie costruttive tradizionali (la somma della bellezza naturale dei luoghi e della loro antropizzazione in forme tradizionali costituisce il paesaggio)”
Tale giudizio rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, a fronte della quale il giudice amministrativo incontra il limite del sindacato debole allo stesso riconosciuto, con la conseguenza che il giudizio stesso potrebbe essere ritenuto illegittimo solo se incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico.
TAR Lombardia Brescia, sez. I, 3 dicembre 2013, n. 1063