La realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo ex art. 9 della L. 122/1989 (cd. Legge Tognoli) non è limitata solo ai proprietari degli immobili bensì, secondo il consiglio di Stato, che nella sentenza in commento, riformando la decisione del TAR, ha adottato un’interpretazione estensiva della norma, deve ritenersi possibile anche da parte di soggetti terzi ovvero diversi dai proprietari dell’immobile cui i parcheggi afferiscono.
Secondo il Collegio nella lettura della disposizione normativa di che trattasi occorre distinguere tra parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati e parcheggi realizzati nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato.
Nel primo caso la norma, nella sua formulazione testuale, specifica come tale facoltà sia espressamente riconosciuta ai proprietari dell’immobile, diversamente, il secondo periodo della disposizione, relativo ai parcheggi da realizzarsi nel sottosuolo delle aree pertinenziali, non prevede indicazione alcuna del soggetto cui compete, in via esclusiva, tale realizzazione.
Evidentemente – è spiegato nel corpo motivazionale – il legislatore ha ritenuto di non dover limitare ai soli a proprietari la legittimazione a chiedere il permesso per la realizzazione di parcheggi pertinenziali non potendo escludersi aprioristicamente che le “aree pertinenziali esterne” al fabbricato siano appartenenti a soggetti diversi dai proprietari dell’immobile.
Piuttosto, è stato altresì osservato, si tratta di attribuire uno specifico significato alla locuzione “aree pertinenziali esterne” che, secondo i magistrati amministrativi, deve discostarsi dal concetto civilistico di pertinenza. Il rapporto di pertinenzialità, nell’ambito della normativa in commento, non evoca un rapporto di accessorietà o asservimento tra area esterna e fabbricato necessariamente preesistente all’intervento realizzativo dei parcheggi interrati quanto piuttosto la semplice instaurazione di uno stabile legame tra parcheggio e unità immobiliare, in forza del quale non possa più disporsi dei parcheggi separatamente dall’immobile, quindi suscettibile anche di non preesistere all’intervento e di essere creato solo in un momento successivo alla realizzazione del parcheggio medesimo.
Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1842