«I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge (nella specie dall’art. 2 legge n. 122 del 1989 – cd legge Tognoli), non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato, conseguentemente l’originario proprietario-costruttore dell’edificio può legittimamente riservarsi o cedere a terzi la proprietà di tali parcheggi, purché nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo».