È reato parcheggiare troppo vicino allo sportello di altra auto impedendo la manovra o addirittura di aprire lo sportello
La 5° sezione penale della Cassazione conferma il proprio orientamento particolarmente severo nei confronti di chi utilizza l’ automobile come uno strumento per limitare il movimento di altre persone. Nel 2014 era stata confermata la condanna per violenza privata nei confronti del soggetto che aveva adoperato la propria auto per impedire il passaggio di altra peronsa (cfr. sent. n. 25785/2014 ). Nella sentenza in commento è stato invece ritenuto configurarsi il reato di violenza privata nel caso di un soggetto che ha parcheggiato la propria automobile a pochi centimetri da un’altra auto, impedendo di fatto al conducente dell’altra vettura di poter uscire dal proprio sportello.
La Corte ha preliminarmente osservato che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione. Conseguentemente ha ritenuto punibile la condotta dell’imputato posizionatosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell’autovettura della persona offesa, impedendole di uscire dallo sportello lato guida.
Anzi ha ritenuto irrilevante il fatto che la persona offesa sia stata comunque in grado di scendere dall'autovettura dal lato passeggero, avendo con tale condotta il ricorrente comunque pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa.
Art. 610 cod. pen. - Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.
Cassazione penale sez. V, 30 novembre 2017, n. 53978