Le indennità spettanti al parlamentare regionale sono connesse esclusivamente all’esercizio effettivo della funzione ed hanno carattere forfettario anche per la loro incidenza in relazione alla normale attività professionale dell’eletto.
Ne deriva che, durante il periodo della sospensione dalla carica, l’indennizzo in questione resta del tutto privo di titolo e non può essere corrisposto.
Neppure il parlamentare ha diritto alla corresponsione di quanto non percepito, in tutto o in parte, a seguito del venir meno della sospensione.
Nella fattispecie è stata respinta la richiesta di un componente dell’assemblea regionale siciliana, prima sospeso, a causa di un’ordinanza cautelare a lui recapitata nell’ambito di un procedimento penale per , e poi reintegrato una volta assolto.
La Corte ha altresì escluso la corresponsione, a posteriori, del versamento totale del trattamento economico e indennitario previsto e non percepito proprio a causa del “congelamento” rammentando altresì che l’art. 15, comma 4 ter legge 55 del 1990 (Antimafia) prevede che, “Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all’indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale”. Conseguentemente va escluso in radice l’intendimento del legislatore di integrare il trattamento residuo eventualmente fruito durante il periodo della sospensione fino a coprirne la differenza con quello già in godimento prima del provvedimento.