La parte civile può impugnare la sentenza con cui è stato dichiarato erroneamente prescritto il reato
Nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l’impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l’erroneità di detta dichiarazione.
La legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell’art. 576, comma 1, c.p.p.. Con riguardo all’interesse concreto, va considerata la possibilità per la parte civile di ottenere, per effetto della proposizione del ricorso, la condanna in sede civile al risarcimento dei danni e alle restituzioni, in tempi più rapidi dell’ordinario e senza la necessità, cui invece la stessa sarebbe sottoposta ove ricorso non vi fosse stato, di iniziare ex novo il separato giudizio civile.
Cassazione civile, sez. unite, 3 luglio 2019, n. 28911