Corte di Giustizia UE, 19 novembre 2009, C. 402-07
I passeggeri di voli in ritardo, quando giungono alla destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo previsto possono richiedere, come i passeggeri di voli cancellati, una compensazione pecuniaria forfetaria alla compagnia aerea, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali
Nell’epigrafata sentenza la Corte di Giustizia precisa i diritti di cui dispongono i passeggeri d’un volo ritardato nei confronti della compagnia aerea secondo il Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Questo regolamento prevede che in caso di cancellazione del volo i passeggeri possono ricevere una compensazione forfetaria d’importo compreso tra i 250 e i 600 euro, ma non prevede però espressamente che i passeggeri di voli ritardati siano anch’essi titolari di tale diritto.
Con la sua odierna sentenza la Corte risponde a diverse questioni pregiudiziali che le sono state sottoposte dal Bundesgerichtshof (Germania) e dallo Handelsgericht Wien (Austria). Questi giudici nazionali sono chiamati a decidere cause nelle quali passeggeri reclamano, rispettivamente alla Condor e alla Air France, il versamento della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento in caso di cancellazione del volo, poiché queste compagnie li hanno condotti a destinazione con ritardi di 25 e 22 ore rispetto all’orario di arrivo previsto.
La Corte precisa anzitutto che la durata del ritardo, per quanto notevole, non basta per poter considerare un volo cancellato. Un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo, non può essere considerato cancellato quando, a parte l’orario di partenza, tutti gli altri elementi del volo come inizialmente programmati, segnatamente l’itinerario, rimangono immutati. Per contro, se la compagnia aerea, successivamente all’orario di partenza previsto, provvede al trasporto dei passeggeri su un altro volo, cioè su un volo programmato indipendentemente da quello per cui i passeggeri avevano effettuato la prenotazione, il volo, in linea di principio, può essere considerato cancellato. Per decidere come qualificare il volo non risultano decisive le indicazioni sul tabellone elettronico dell’aeroporto o le informazioni fornite dal personale, la circostanza che i passeggeri ritirino i bagagli o ottengano nuove carte d’imbarco, né la modifica della composizione del gruppo di passeggeri.
Per quanto riguarda poi il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal regolamento a favore dei passeggeri il cui volo è stato cancellato, la Corte dichiara che i passeggeri vittima di un ritardo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in una situazione paragonabile. In effetti, i passeggeri d’un volo cancellato a breve termine hanno diritto alla compensazione pecuniaria anche quando la compagnia aerea offre di trasportarli su un volo alternativo, purché perdano tre ore o più rispetto alla durata inizialmente prevista. Non sarebbe giustificato trattare i passeggeri di voli ritardati in maniera diversa, quando raggiungono la destinazione finale tre ore o più dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.
La Corte osserva infine che un tale ritardo non comporta il diritto alla compensazione pecuniaria quando la compagnia aerea è in grado di dimostrare che era dovuto a circostanze eccezionali che sfuggono all’effettivo controllo della compagnia aerea e che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
A questo proposito, la Corte ricorda che un problema tecnico occorso ad un aeromobile non può essere considerato una circostanza eccezionale a meno che derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.
Corte di Giustizia UE, 19 novembre 2009, C. 402-07