Processo amministrativo telematico: deposito di note dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile e art. 84 del d.l. n. 18/2020
Il deposito telematico di atti nel processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze si considera effettuato il giorno successivo ed è dunque tardivo.
Tale disposizione di carattere generale è applicabile anche alle “brevi note” che è possibile depositare sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione nei giudizi che passano in decisione senza discussione orale, ai sensi dell’84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
«L’art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce per quanto qui rileva che: “Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”.
La trascritta norma, di carattere speciale, si riferisce espressamente sia alle udienze camerali, sia alle udienze pubbliche, per cui deve ritenersi che il termine per il deposito di brevi note ivi stabilito non subisca il dimezzamento disposto dall’art. 87, comma 3, del c.p.a. per i giudizi da trattare in camera di consiglio.
Orbene, il comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), come modificato dall’art. 7, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, prevede che:
“È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
Tale norma è stata interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, comma 1, c.p.a. o art. 84 comma 5, del citato D.L. n. 18 del 2020), ove avvenga oltre le ore 12:00 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera – ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo (Cons. Stato, Sez. VI, 2/10/2019, n. 6621; Sez. V, 2/8/2018, n. 4789; Sez. III, 24/5/2018, n. 3136)».
Massima tratta da: Estratto della sentenza
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3149