Corte Costituzionale, 24 settembre 2015, n. 191
É incostituzionale la norma di cui all’art. 60, commi 1 e 3, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui subordina il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità della madre del militare o del civile deceduto, che viva separata dal marito, alla condizione che quest’ultimo non le corrisponda gli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 dello stesso decreto.
Art.60 DPR 915/1978 – Genitori separati, madre vedova passata a nuove nozze.
Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti.
Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.
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Corte Costituzionale, 24 settembre 2015, n. 191