Cassazione civile, sez. lavoro, 12 dicembre 2017, n. 29780
La cancellazione dall’albo professionale degli avvocati costituisce requisito per l’accesso alla pensione di anzianità
La cancellazione dall’albo professionale degli avvocati costituisce requisito per l’accesso alla pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
L’obbligo di cancellazione dall’albo professionale è previsto dall’art. 3 della Legge n. 576 del 1980 che dispone:
“La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi Attività di lavoro dipendente. La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell’art. 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità”.
Detta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte cost. 28 febbraio 1992, n. 73), “nella parte in cui prevede l’incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l’iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attività di lavoro dipendente”. Deve, quindi, affermarsi che la cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore concorre ad integrare, con la prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di almeno trentacinque anni – la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità a carico della stessa Cassa.
La cancellazione dall’albo quale presupposto per il percepimento della pensione di anzianità contributiva è stata ritenuta conforme a Costituzione (artt. 3 e 4, art. 35, comma 1, e art. 38, comma 2) – secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 73/1992; n. 362/1997) – in quanto si tratta di una condizione che, analogamente alla pensione di anzianità dei lavoratori subordinati, è concepita come forma di riconoscimento e di premio a coloro che hanno adempiuto il dovere prescritto dall’art. 4, secondo comma, Cost. con una partecipazione assidua a un’attività di produzione sociale durata almeno trentacinque anni, sia che la si intenda “come anticipo del godimento della pensione concesso in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale” (Corte cost. n. 73/92).
Inoltre, l’erogazione della pensione di anzianità, secondo Corte cost. n. 362/97, “consegue ad una libera scelta dell’interessato” ed è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa per quasi tutti i lavoratori, subordinati ed autonomi (vedi Corte cost. n. 73/92, cit.).
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Cassazione civile, sez. lavoro, 12 dicembre 2017, n. 29780