Cassazione civile, sez. VI, 26 marzo 2019, n. 8436
Il difensore munito di procura speciale, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo.
Per effetto dell’attribuzione ad esso di dette spese ed onorari (attribuzione che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza), il credito sorge direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente (Cass., 18 ottobre 2003, n. 15639).
Il difensore cosiddetto antistatario deve ottenere il relativo provvedimento di distrazione delle spese sulla base della sua semplice dichiarazione, che non può essere sindacata dal giudice.
Posto che il credito sorge direttamente a favore del difensore non si configura una ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore, il che esclude a sua volta la possibilità che al medesimo sia opposta in compensazione dal soccombente il credito vantato verso la parte vittoriosa (Cass. n. 3037/1972; n. 2870/1984)
Cassazione civile, sez. VI, 26 marzo 2019, n. 8436