La mancata presentazione al dibattimento dell’imputato divenuto maggiorenne non può escludere la concessione del perdono giudiziale
Ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi di futuro buon comportamento dell’imputato non può fondarsi sul solo dato dell’incensuratezza, dovendo entrare in valutazione ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali (Sez. 1, sentenza n. 45080 del 30/10/2008, Rv. 242337).
Tale valutazione prognostica in ordine al buon comportamento futuro dell’imputato non può tuttavia essere esclusa in conseguenza della mancata presentazione dello stesso, una volta divenuto maggiorenne, al dibattimento, in assenza di alcuna disposizione di legge che consenta di enucleare un siffatto onere.
Nella fattispecie, la Corte d’appello ha motivato il diniego del beneficio del perdono giudiziale con motivazione palesemente illegittima ed illogica (“vero è che l’imputato dal certificato penale aggiornato non risulta avere condanne a suo carico, tuttavia una volta divenuto maggiorenne non si è presentato al dibattimento, rinunciando a fornire al tribunale elementi positivi circa l’evoluzione della sua personalità”), dando atto del positivo comportamento dell’imputato - incensurato, se si prescinde dal reato in contestazione - ante delictum e post delictum, ma pretendendo di enucleare un onere di presentazione in dibattimento al raggiungimento della maggiore età che nessuna disposizione di legge legittima. La decisione dei giudici d’appello è stata quindi riformata in cassazione.
Cassazione penale, sez. II, 12 marzo 2019, n. 19410