Cassazione penale, sez. III, 19 giugno 2012, n. 39462
A norma dell’art. 12, 1 comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”. Il successivo art. 13, 1 comma prevede che “Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici”.
Dall’espresso rinvio della norma agli strumenti urbanistici discende che il titolo abitativo edilizio rilasciato senza rispetto del piano regolatore integra, certamente, una “violazione di legge”, rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.).
È chiaro però che, a tal fine, occorre verificare se detta “violazione di legge” non violi il principio di “stretta legalità”, secondo i contenuti delineati, in materia penale, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 282/90.
Tale principio, infatti, può ritenersi soddisfatto, sotto il profilo della riserva di legge, allorquando la legge determini, con sufficiente specificazione, il fatto cui la sanzione penale è riferita, essendo necessario che la stessa legge consenta di poter distinguere la sfera del lecito da quella dell’illecito, ponendo ai riguardo un’indicazione normativa sufficiente a poter orientare la condotta degli agenti.
Art. 323 cod. pen. Abuso d’ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione penale, sez. III, 19 giugno 2012, n. 39462