Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, su richiesta dell’Autorità giudiziaria, ex art. 11, comma 1, lett. c -bis) del D.P.R. 394 del 1999 non è convertibile in altra tipologia di permesso.
Detto permesso di soggiorno è concesso per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
La convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di giustizia non è espressamente prevista dalla disposizione generale dell’art. 14 del D.P.R. 394 del 1999, che elenca i titoli di soggiorno convertibili, né tanto meno esiste alcun’altra disposizione normativa specifica che preveda la convertibilità del titolo di soggiorno in esame.
Ciò comporta che, non conoscendo l’ordinamento giuridico italiano alcun principio di generale convertibilità delle varie tipologie di titolo di soggiorno, per cui la convertibilità va considerata piuttosto quale eccezione alla regola, nei soli casi tassativamente previsti, il permesso di soggiorno per motivi di giustizia deve essere considerato non convertibile, in virtù del principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
Non va mai dimenticato, infatti, che, con il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, l’interessato può soggiornare nel territorio nazionale a titolo precario, per un determinato fine e per un ristretto lasso di tempo, tant’è vero che la tipologia di permesso di soggiorno in commento è inserita dal legislatore tra i permessi di breve durata (art. 5, co. 2, D.L.vo 286/98). La non convertibilità si pone quindi anche come insuperabile conseguenza logica della natura eccezionale e della tipicità del fine perseguito dal titolo legittimante il soggiorno di cui è causa.