Se è vero che la zonizzazione acustica costituisce un esercizio del potere pianificatorio discrezionale che ha lo scopo di migliorare, ove possibile, la situazione, senza quindi limitarsi a fotografare l’esistente, è però indubitabile che la pianificazione acustica non è diretta ad orientare lo sviluppo dal punto di vista urbanistico-edilizio, ma è rivolta a governare l’assetto del territorio sotto il distinto profilo della salute ambientale e della salute umana, di talché non può ritenersi legittimo l’utilizzo di tale strumento al fine di precostituire le condizioni per una diversa allocazione degli insediamenti urbani.
In ogni caso anche l’eventuale esercizio del potere discrezionale volto a indurre un miglioramento della situazione non può che essere esercitato secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza i quali impongono alla Pubblica Amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato tenendo conto delle posizioni di interesse dei privati interessati.
Nella fattispecie il piano di zonizzazione acustica, poi fatto oggetto di annullamento da parte del tribunale amministrativo, sarebbe stato incompatibile con insediamenti industriali lungamente preesistenti, così influendo sullassetto urbanistico di una determinata zona. Diversamente il TAR si è rifatto alla propria precedente giurisprudenza ribadendo che nell’adozione del piano di classificazione acustica, l’art. 4 della legge n. 447/1995 impone al Comune di tenere adeguato conto delle preesistenti destinazioni d’uso delle aree, come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore, al fine di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che vi si sono legittimamente insediati (T.A.R. Toscana, sez. II, 4 novembre 2011 n. 1650, id., sez. II, 11 dicembre 2010 n. 6724);
TAR Toscana, sez. I del 12 dicembre 2016, n.1771