Non sono pignorabili le singole rimesse che comportano la mera riduzione dello scoperto del conto corrente affidato.
Se il saldo del rapporto di conto corrente bancario è negativo al momento della notificazione del pignoramento, le eventuali successive rimesse possono comportare il perfezionamento del pignoramento solo se (e nei limiti in cui) esse siano di importo tale da rendere il saldo positivo, ma non se riducono semplicemente l’ammontare del saldo negativo.
È infatti certamente assoggettabile ad espropriazione il saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, in danno del correntista e presso la relativa banca (terzo pignorato, debitor debitoris). In tal caso oggetto del pignoramento è peraltro esclusivamente il credito del cliente nei confronti della banca, rappresentato dal saldo del rapporto tra gli stessi intercorrente.
Di conseguenza, in caso di insussistenza di un credito del cliente nei confronti della banca (cioè di saldo negativo del conto), al momento della notificazione del pignoramento, il pignoramento stesso non può ritenersi perfezionato (mancando l’oggetto sul quale esso possa perfezionarsi, cioè un credito del debitore esecutato).
Cassazione civile, sez. III, 23 novembre 2021, n. 36066