Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte accoglie il ricorso di un dottore commercialista condannato a risarcire il danno per gli illeciti colposi commessi prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
La Corte ritiene, infatti, che la clausola “claim made”, inserita nella polizza assicurativa della responsabilità professionale del ricorrente, garantisca l’assicurato in tutti i casi in cui la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta nel periodo di validità del contratto.
In particolare, i Giudici della Terza Sezione Civile cassano con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, per avere erroneamente ritenuto inefficace la clausola “claim made” sul presupposto dell’inesistenza nella vicenda in esame dei rischi peculiari connessi all’alea, elemento essenziale del contratto di assicurazione, che invece «esiste, pur se di natura e consistenza diversa da quella avente ad oggetto i comportamenti colposi del professionista».
Più correttamente, infatti, l’alea concerne la possibilità che l’assicurato abbia commesso in passato azioni illecite, della cui idoneità alla produzione di danni egli non deve essere stato necessariamente a conoscenza.
Pertanto, se la clausola “claim made” è frutto di scelte meditate e consapevoli sulla valutazione del rischio e sulla remunerazione del premio, è legittimo ritenere operante la garanzia in esame anche per fatti occorsi due o tre anni prima della sottoscrizione della polizza in quanto «la clausola Claim made prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell’assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all’alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell’assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell’assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data; e possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall’assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto».
Cassazione civile, sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3622